Cessione crediti edilizi. Fino al 16 febbraio ammesse le cessioni multiple

Ho da poco concluso dei lavori di ristrutturazione su un immobile di mia proprietà; a breve cederò la detrazione sotto forma di credito d’imposta alle Poste.

Anche tale credito sarà soggetto al blocco delle cessioni multiple previsto dal D.L. 4/2022, c.d. decreto Sostegni-ter?

In base alle previsioni introdotte dall’art 28 comma 1 del D.L. 4/2022, decreto Sostegni-ter, i contribuenti che effettuano lavori ammessi ai bonus edilizi, superbonus, bonus ristrutturazione, bonus facciate ecc, possono cedere il credito pari al bonus spettante ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma questi ultimi non possono a loro volta cedere il credito acquistato (cessione del credito); in caso di opzione per lo sconto in fattura, imprese e fornitori, possono cedere il relativo credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che, tuttavia, non possono procedere con ulteriori cessioni.

Difatti, dal 27 gennaio, data di entrata in vigore del decreto citato, è possibile effettuare una sola cessione, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”o multiple.

Non sono soggetti appieno a tale disciplina, i crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sarà validamente trasmessa entro il 16 febbraio 2022. Tali crediti, a prescindere dal numero di cessioni avvenute alla data del 16 febbraio, potranno essere oggetto un’ ulteriore cessione.

Tale ulteriore cessione potrà essere effettuata  dal 17 febbraio 2022. In favore di soggetti terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

A tal fine, si veda il provvedimento, Prot. n. 2022/37381 del 4 febbraio

Lascia un commento