Esonero contributi dipendenti da imprese in crisi. I contratti esclusi

Un’impresa vorrebbe beneficiare dell’esonero contributivo previsto in favore delle imprese che assumono dipendenti provenienti da imprese in crisi, a tal fine vorrebbe sapere se tale agevolazione possa essere riconosciuta anche per l’assunzione di personale dirigenziale. 

La risposta è negativa.

Infatti, l’INPS, nella circolare n° 99/2022, ha espressamente ribadito che l’agevolazione, ex art.1, c. 119 della Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, non può essere riconosciuta per l’assunzione di personale con qualifica dirigenziale.

Stessa cosa dicasi per i contratti di apprendistato, di lavoro intermittente o a chiamata, ecc.

A ogni modo, ai fini dell’esonero è necessario che il lavoratore sia riconducibile ad una delle seguenti tre casistiche:

  • lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
  • lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
  • lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale.

Quando si parla di impresa in crisi si fa riferimento, ai fini della norma in esame, all’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Lascia un commento