Fattura differita anche per una sola prestazione di servizi?

Un autotrasportatore c/terzi vorrebbe emettere una fattura differita per una prestazione effettuata a settembre.

Il fatto che sia stata effettuata una sola prestazione, non più prestazioni come letteralmente riporta la norma, ex art.21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72, è da ostacolo all’emissione di una fattura differita? 

La risposta è negativa. In base alle indicazioni di cui alla circolare, Agenzia delle entrate, n° 18/E 2014, è possibile emettere fattura differita ossia entro il 15 del mese successivo a quello di incasso del corrispettivo per la prestazione effettuata, anche nel caso in cui l’impresa /il professionista:

  • effettui una sola operazione;
  • nello stesso mese, nei confronti del medesimo soggetto.

Rimane fermo che, le prestazioni di servizi si considerano effettuate, ai fini Iva, al momento del pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3, del Dpr 633/1972). Da tale momento l’imposta diviene esigibile e scatta il conseguente obbligo di fatturazione, con possibilità di differimento ossia di fattura differita.

Si ricorda che, ex art.74, comma 4, del DPR 633/72, gli autotrasportatori per conto terzi, iscritti all’albo di cui alla legge 6 giugno 1974 n.298, possono emettere un’unica fattura riepilogativa per più operazioni di ciascun trimestre solare. La fattura deve essere emessa nei termini dell’art.21 del DPR 633/72, ossia entro 12 gg dal pagamento.

 

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