Fattura elettronica e documento di trasporto. La fatturazione immediata supera il DDT

Si chiede di sapere se l’emissione di una fattura elettronica immediata permette di superare l’obbligo di documento di trasporto in accompagnamento alle merci vendute e consegnate dal cedente.

Innanzitutto precisiamo cosa si intende per fatturazione immediata.

Si parla di fatture immediate in riferimento a quelle fatture emesse entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Il momento di effettuazione dell’operazione che fa sorgere l’obbligo di fatturazione dell’operazione è individuato ai sensi dell’art.6 del DPR 633/72.

Detto ciò, in merito al quesito su esposto, nella circolare n° 8/E 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

una fattura “immediata” – ossia, in base all’articolo 21, comma 4, primo periodo, dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, emessa «entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6» può sostituire i citati d.d.t., “scortando” i beni trasportati durante il viaggio, ma anche separatamente da essi, risultando sufficiente la sua sola emissione (cfr., in questo senso, già la circolare n. 225 del 16 settembre 1996.

Si ricorda che il DDT è obbligatorio in caso di fattura differita o di movimentazione delle merci a titolo non traslativo della proprietà (deposito, lavorazione, passaggi interni, ecc.).

A questo punto, è lecito chiedersi se la fattura immediata debba essere emessa nello stesso giorno in cui la merce è trasportata o anche nei 12 giorni  come sopra individuati.

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