Fringe benefit: soglia esenzione 2022

Sono a chiedere se è confermato, anche per il 2022, il raddoppio della soglia di esenzione IRPEF per i fringe benefits ai dipendenti oppure si ritorna al limite ordinario di 258,23 euro previsto dal comma 3 art. 51 del TUIR?

Ai sensi de comma 3 dell’art. 51 del TUIR, non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente e, quindi, è esente IRPEF

il valore dei beni e dei servizi ricevuti dal datore di lavoro se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23. Tuttavia, se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Tuttavia, il decreto Agosto, adottato dal Governo per stabilire alcune misure di favore in considerazione dell’emergenza Covid, aveva innalzato la soglia di esenzione IRPEF dei fringe benefits da 258,23 auro a 516,46 euro. Ciò era previsto per il solo anno d’imposta 2020. Poi il decreto Sostegni aveva prorogato il tutto anche per l’anno d’imposta 2021.

Nulla, invece, è stato previsto per il 2022. Pertanto, con riferimento all’anno d’imposta 2022, la soglia di esenzione IRPEF dei fringe benefits torna ad essere quella ordinaria di 258,23 euro.

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