Le avventure del Sig.Rossi. Decadenza rottamazione-ter, il versamento va ad acconto, è uno scherzo?

Il Sig. Rossi aveva aderito alla rottamazione-ter per alcune cartelle esattoriali riguardanti sia debiti Irpef sia debiti per il bollo auto. Alla data del 7 marzo avrebbe dovuto pagare la 1° rata 2022. Per un problema di funzionamento dell’home banking della sua banca, il pagamento è stato effettuato con un giorno di ritardo.

Il Caf di suo fiducia ha informato il Sig.Rossi che, anche se il ritardo è solo di un giorno, la rottamazione-ter non è più valida. Ciò significa che il Sig. Rossi ha perso i benefici della definizione agevolata.

E’ così?

Purtroppo la risposta è positiva.

Infatti l’art.3 del D.L. 119/2018, dispone che: in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento entro i termini di scadenza o per importi parziali, si perdono i benefici della “Definizione agevolata” e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Il richiamo alle somme dovute deve intendersi riferito a quelle somme dovute originariamente nella cartella esattoriale. Considerando anche, sanzioni, interessi di mora e aggio della riscossione (abolito dal 2022) che invece il Sig.Rossi avrebbe risparmiato se non fosse decaduto dalla definizione agevolata.

Purtroppo anche un solo giorno di ritardo comporta la decadenza della definizione agevolata.

Questo è il “Fisco amico”.

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