Le avventure del Sig. Rossi. Ravvedimento frazionato, il gioco del gatto e del topo

Il Sig. Rossi, agente di commercio, avrebbe dovuto pagare al 30 novembre 2021 un 2° acconto Irpef pari a 800 euro.  Non avendo disponibilità economica a sufficienza, ha deciso, su consiglio del proprio consulente di fiducia, di effettuare a distanza di poco tempo, un c.d ravvedimento frazionato. Dunque, a sua scelta, ha diviso,  l’importo di 800 euro in 4 rate da 200 euro con scadenza: 30 dicembre 2021, 31 gennaio 2022, 28 febbraio 2022, 31 marzo 2022. Per ogni rata dovrà corrispondere oltre al tributo anche la sanzione corrispondente e i relativi interessi. La sanzione sarà ridotta in ravvedimento, la riduzione specifica che dovrà essere applicata ex art 13 del D.lgs 472/1997,  sarà quella individuata alla data di versamento rispetto a quella in cui lo stesso andava di norma effettuato ossia il 30 novembre.

Il Sig. Rossi è convinto che in tal modo, l’Agenzia delle entrate, non potrà contestargli nulla se rispetterà le suddette data di pagamento.

Tuttavia, non è proprio così.

Infatti, il paradosso è che l’art.13.bis del D.Lgs 472/1997, riconosce  al contribuente la possibilità di regolarizzare i versamenti in maniera frazionata ma non dispone alcuna tutela in suo favore.

Nello specifico, in base a quanto riportato nella circolare n° 42/e 2016 e circolare 67/E 2011, se tra una rata e l’altra, al contribuente è notificato un atto di liquidazione o di accertamento, quest’ultimo perde la possibilità di avvalersi del ravvedimento per la parte di debito residuo.

Le sanzioni saranno dovute in misura piena.

Dunque, il legislatore da la possibilità all’Agenzia delle entrate di giocare al gatto e al topo, sorvegliando il contribuente e intervenendo a suo piacimento irrogando specifica sanzione per carente versamento.

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