Parcella professionista. Il riaddebito al cliente e i limiti di deducibilità

Un avvocato si è recato fuori regione di residenza per seguire una causa in cui è coinvolto un suo cliente-impresa. A tal fine, ha sostenuto a suo nome, come da fattura rilasciata dall’albergo, spese di vitto e alloggio per 280 euro più spese per il trasporto, il biglietto dell’aereo, per 220 euro.

Detto ciò, entro quali limiti le suddette spese possono essere dedotte dal reddito da lavoro autonomo? 

Il comma 5 dell’art.54 del DPR 917/86, dispone quanto segue:

Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

Considerato che la fattura emessa dalla struttura alberghiera è a nome dell’avvocato, questi dovrà trattare il costo secondo le regole appena enunciate.

Da qui, la spesa per vitto e alloggio, potrà essere dedotta:

  • dapprima calcolando il 75% della spesa sostenuta (280 euro),
  • facendo restare tale importo sempre nel limite del 2% dei compensi incassati.

Ad esempio, ipotizzando compensi incassati nel 2022 per € 45.000, la spesa per l’albergo è così deducibile:

  • 75% della spesa pari a 210 euro;
  • fermo restando il limite max del 2% dei compensi ossia 900 euro.

In tale caso, l’avvocato potrà dedurre la spesa dal reddito per un importo pari a 210 euro. Le spese di trasporto potranno essere dedotte per l’intero importo.

Le spese sostenute andranno riportate nella parcella emessa dall’avvocato (fanno reddito, salvo la deduzione sopra ammessa) al cliente e saranno sia soggette a Iva al 22% che a ritenuta d’acconto.

 

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