Riduzione termini di accertamento anche con dichiarazione tardiva

Un’impresa rispetta tutti i requisiti per beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento; tuttavia, nel modello Redditi 2022, periodo d’imposta 2021, ha omesso di compilare l’apposito campo del modello redditi.

Può rimediare all’omessa indicazione presentando una dichiarazione integrativa? 

L’art.3 del D.Lgs. 127/2015 dispone quanto segue:

Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.

Anche un solo pagamento in contante fa saltare lo sconto sui termini di accertamento.

Le regole attuative della disposizione in parola, sono state fissate con il  Decreto Min. Economia e Finanze 4 agosto 2016.

Sulla presentazione della dichiarazione dei redditi, la mancata comunicazione tramite dichiarazione dei redditi, comporta, per l’anno oggetto di dichiarazione, l’inefficacia della riduzione dei termini di accertamento. Dunque, la comunicazione è presupposto sostanziale.

In considerazione di ciò, noi di paginafiscale.it, riteniamo che ai fini della riduzione dei termini di accertamento non possa ritenersi valida  una dichiarazione modello Redditi integrativa. Semaforo verde invece per la dichiarazione tardiva.

A ogni modo, sarebbe necessario uno specifico chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate.

 

 

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