Superbonus 110%: anche per la seconda casa

Sono proprietario di due appartamenti uno dei quali, utilizzato quale 2° casa, è situato in una località di montagna. Su tale immobile vorrei effettuare un intervento di isolamento termico, c.d. cappotto, beneficiando del superbonus 110%.

E’ possibile beneficiare del superbonus anche per le 2° case?

La risposta è affermativa.

La normativa di cui al superbonus, art.119 del D.l. 34/2020 non prevede limiti in tal senso.

Si può beneficiare del superbonus per gli interventi di risparmio energetico o riduzione del rischio sismico effettuati su immobili residenziali.  Interventi effettuati da : (Circolare 24/e 2020):

  • «condomìni»;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari»;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing», per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (..);
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  • dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 nonché dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, mn. 3838;
  • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n  23 luglio 1999, n. 242, «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Attenzione, le persone fisiche possono beneficiare del superbonus per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unita’ immobiliari. Fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Sono agevolate le spese sostenute fino al 30 giugno 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

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