Superbonus in edilizia libera. Serve il visto di conformità e la congruità delle spese?

In base alle norme attuali sulla cessione del credito e lo sconto in fattura, non è necessario né il visto di conformità ne l’asseverazione sulla congruità delle spese ammesse ai vari bonus edilizi se i lavori realizzati rientrano nella c.d. edilizia libera oppure se sono di importo non superiore a 10.000 euro.

Tale deroga vale anche per il superbonus? 

La risposta è negativa. Infatti, in base alle indicazioni riportate nella circolare n° 16/E 2022,

Sebbene tra gli interventi previsti dal comma 2 dell’articolo 121 siano inclusi anche quelli ammessi al Superbonus, l’esonero dal visto di conformità e dall’attestazione di congruità della spesa riguarda esclusivamente gli interventi ammessi alle detrazioni “cedibili o scontabili” diversi dal Superbonus.

Dunque, per il superbonus valgono le regole di cui all’art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio. Servono sempre visto di conformità e asseverazione, salvo quanto previsto al comma 11 dello stesso articolo.

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