Le avventure del Sig. Rossi. Lavoro autonomo occasionale: occhio alla preventiva comunicazione. Si rischia la sanzione.

Il Sig. Rossi ha incaricato una professionista di sua conoscenza per riorganizzazione e gestire l’archivio informatico dello studio con creazione e associazione di file in modalità online. L’attività, dunque è svolta tramite l’uso del suo pc personale nei tempi e nelle modalità che decide la lavoratrice.

A distanza di una settimana dall’affidamento dell’incarico, il Sig. Rossi scopre tramite un amico che avrebbe dovuto comunicare preventivamente l’instaurazione del rapporto di lavoro all’Ispettorato territoriale del lavoro.

È così?

 

Ebbene sì. Purtroppo ha proprio ragione l’amico del Sig. Rossi. Dal 21 dicembre 2021, al fine di contrastare forme elusive di tale tipologia lavorativa, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali dovrà essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente da parte del committente.

La comunicazione deve avvenire mediante:

  • l’invio di una mail ad indirizzo di posta elettronica certificata;
  • il servizio telematico appositamente previsto, come avviene in caso di utilizzo di lavoratori a chiamata, secondo le regole previste dall’art. 15, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2015.

Dunque, un altro adempimento burocratico che si aggiunge al marasma delle regole che bisogna seguire.

Ma c’è di più:  in caso di violazione dei predetti obblighi, si applichi una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva.

Una bella tegola per il Sig. Rossi che dovrà ricordarsi per le prossime volte di pre comunicare all’ITL l’inizio di ogni rapporto autonomo occasionale.

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