Forfait incompatibile con l’oleoturismo?

Devo avviare un’attività di oleoturismo e chiedo se posso accedere al regime forfetario che prevede l’imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi 5 anni).

Per espressa previsione legislativa (comma 57 legge di bilancio 2015 e successive modificazioni) non possono essere esercitate nel regime forfetario, cui il lettore fa riferimento, le attività svolte in regimi speciali IVA o in altri regimi forfetari di determinazione del reddito.

Tra queste attività incompatibili con il forfait in commento rientrano anche l’attività di agricoltura e attività connesse e pesca (Circolare n. 9/E del 2019).

L’attività di oleoturismo, dunque, in quanto attività connessa all’agricoltura, non può essere svolta nel regime forfetario menzionato dal nostro lettore. Ad ogni modo, nella stessa Circolare n. 9/E del 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui il contribuente, avendone facoltà, opti per applicare l’IVA nei modi ordinari, è ammessa l’applicazione del regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Esempio

L’attività di agriturismo può essere attratta al regime forfetario qualora il contribuente opti per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari.

Alla stessa conclusione possiamo giungere, dunque, per l’attività di oleoturismo.

 

 

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