Bonus ZES Unica. Anche per gli investimenti con contratto di appalto

Un’impresa vorrebbe sfruttare il credito d’imposta riservato alle attività imprenditoriali della Zes Unica, ex art.16 del D.L. 124 2023 per un immobile la cui costruzione è stata affidata in appalto a terzi. 

In tali casi, partendo da presupposto che sono agevolati gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2024, quali sono i parametri/requisiti da considerare ai fini del rispetto del  principio di competenza ex art.109 del DPR 917/86, TUIR?

Per rispondere a questa domanda ci viene in aiuto la circolare Agenzia delle entrate n° 38/e 2008 in materia di credito di credito d’imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate (vedi articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Si veda anche la risposta n°519/2022.

In tali documenti di prassi è stato messo in evidenza che:

nell’ipotesi in cui l’investimento venga realizzato attraverso un contratto di appalto a terzi, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi. L’importo dell’investimento che rileva in ciascun periodo agevolato è commisurato, pertanto, all’ammontare dei corrispettivi liquidati in base allo stato di avanzamento lavori (S.A.L.), sia che il contratto abbia durata ultrannuale, sia infrannuale.

In sintesi, saranno agevolati i costi sostenuti  secondo i criteri appena richiamati, entro la data del 15 novembre 2024.