Riduzione termini di accertamento. Va bene la fattura anticipata?

Un’impresa, a partire dal prossimo anno, vorrebbe sfruttare l’opportunità offerta dal legislatore sulla riduzione dei termini di accertamento. 

A tal proposito, la necessità di documentare le operazioni poste in essere tramite fattura elettronica è rispettata anche laddove la fatturazione sia anticipata rispetto all’esecuzione della prestazione?

In base all’art.3 del D.Lgs 127/2015:

Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.

Detto ciò, come da risoluzione n°331/2021, Agenzia delle entrate, il suddetto requisito ossia documentazione delle operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica via SdI (e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri) è rispettato anche con fattura anticipata o differita. A ogni modo, quello della fatturazione elettronica non è l’unico requisito da rispettare. Si veda il Decreto Min. Economia e Finanze 4 agosto 2016.

 

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