730 precompilato: integrazione o modifica della dichiarazione

A breve presenterò il 730 precompilato, so che dal 19 maggio sarà possibile inviarlo all’Agenzia delle entrate. Detto ciò, leggendo le indicazioni presenti sul portale della precompilata si dice che in caso di modifiche o integrazioni che incidono sull’imposta dovuta  i controlli formali saranno effettuati anche sui dati comunicati da enti esterni all’Agenzia delle entrate. Il riferimento è a spese sanitarie, veterinarie, universitarie ecc.

E’ possibile individuare la differenza tra modifica ed integrazione?

Da oggi 10 maggio, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente la dichiarazione dei redditi precompilata, 730 e modello Redditi.

Detto ciò, dal prossimo 19 maggio poi, sarà possibile:

  • accettare,
  • integrare o
  • modificare il proprio 730 (o Modello Redditi) già precompilato dall’Agenzia e trasmetterlo dal pc oppure da tablet e smartphone.

Per l’invio del 730 c’è tempo fino al 30 settembre, mentre per il Modello Redditi  fino al 30 novembre.

In merito al suo quesito, in base a quanto riportato nella circolare n°11/E 2015, è considerata:

  • “modificata” la dichiarazione nella quale siano variati, ovvero azzerati, solo i dati proposti dall’Agenzia nella dichiarazione precompilata;
  • “integrata” la dichiarazione nella quale sia stato inserito anche un solo dato ulteriore rispetto a quelli proposti dall’Agenzia (ad esempio, un ulteriore familiare a carico o le spese sanitarie detraibili) o dove sia stato inserito un dato nell’ambito di un rigo precompilato in modo parziale.

Allo stesso modo, se un onere non è stato indicato nella dichiarazione precompilata ma è stato inserito nel foglio informativo perché si è ritenuta necessaria una verifica da parte del contribuente, qualora sia riportato in dichiarazione il dato segnalato separatamente, la dichiarazione viene considerata “integrata”.

 

 

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