Bonus 4.0 con comunicazione obbligatoria. Anche per gli investimenti 2023

Il nuovo DL superbonus, DL 39/2024 ha introdotto uno specifico adempimento per le imprese che intendono usufruire del credito d’imposta previsto per gli investimenti in beni 4.0.

Detto ciò, la norma fa anche riferimento agli investimenti relativi al 2023. Cosa si intende per investimenti relativi al 2023? Si deve fare riferimento agli investimenti realizzati sulla base del principio di competenza? 

L’art.6 del DL 39/2024 prevede quattro segue:

Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (..) le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in viatelematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

La comunicazione preventiva dovrà essere aggiornata al completamento degli investimenti.

La comunicazione telematica di completamento degli investimenti e’ effettuata anche per gli investimenti  realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024 e per quelli relativi al 2023 (per usufruire del bonus residuo in F24).

E’ ragionevole pensare che con il termine “realizzati e con quello “relativi” si faccia riferimento agli investimenti effettuati tenendo conto  del principio di competenza articolo 109, commi 1 e 2, del DPR 917/86, TUIR. Cosicché, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.