Proroga secondo acconto imposte. Il Dies a quo per il ravvedimento

Con il DL 145/2023, c.d. decreto Anticipi, è stata prevista la proroga  per il pagamento del 2°acconto delle imposte normalmente con scadenza al 30 novembre. Cosicché è stato possibile versare l’unica o la prima rata delle 5 al 16 gennaio 2024. 

Detto ciò, in ipotesi di omesso o carente pagamento anche nel termine più lungo del 16 gennaio, laddove il contribuente volesse ravvedersi, versando imposte, sanzioni e interessi sempre a rate, da quando decorrerebbe il termine per il ravvedimento, 30 novembre o 16 gennaio?

 

L’art.4 del DL 145/2023 ha disposto quanto segue:

Per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese (..).

In pratica, sono destinatari delle proroga le persone fisiche, imprenditori individuali o lavoratori autonomi con ricavi e compensi riferiti al periodo d’imposta 2022 fino a 170mila euro, incluso l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria. Rientrano nella disposizione agevolativa anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi.

Detto ciò, in merito al”Dies a quo” dal quale decorre il termine per il ravvedimento, è ragionevole pensare che la data in considerazione delle quale devono essere individuate le riduzioni sanzionatorie da ravvedimento (art.13 del D.Lgs 472/1997) sia quella del 16 gennaio 2024 e non del 30 novembre 2023. Cosicché ad esempio, la prima rata dovrà essere ravveduta rispetto alla data del 16 gennaio, versando la relativa sanzione più gli interessi da ravvedimento, la seconda rata maggiorata degli interessi dello 0,33, potrà essere ravveduta dal 16 febbraio e così via. 

Ciò in linea con le indicazioni di cui alla circolare, Agenzia delle entrate, n°27/e 2013. A ogni modo, rispetto alla scadenza del 16 gennaio, sarebbero necessari chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate.