Bonus vacanze non spettante: come restituirlo

Nel 2020 ho goduto del bonus vacanze istituito con il decreto Rilancio. L’importo beneficiato (nella forma dello sconto da parte della struttura ricettiva) è stato di 400 euro. Tuttavia, mi sono accorto di aver sbagliato in calcolo ISEE. Dal calcolo corretto non avrei potuto godere del bonus. Come posso fare per restuirlo?

E’ proprio di questi giorni un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate in cui è stato affrontato il quesito posto dal nostro lettore al team di PaginaFiscale.it.

E’ doveroso ricordare che il bonus vacanze è stato previsto con il decreto Rilancio (e successive modificazioni) quale misura di incentivo per la ripresa del settore turistico in Italia colpito duramente dalle conseguenze economiche del Covid-19.

Il bonus si sostanzia in un “voucher” richiedibile tramite l’app IO. La richiesta poteva essere fatta entro il 31 dicembre 2020, mentre il “buono” è spendibile per soggiorni fatti presso strutture ricettive italiane nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021.

Per averne diritto è necessario che l’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 40.000 euro e l’importo del bonus spettante varia a seconda della composizione del nucleo familiare. In dettaglio, il valore del voucher è di:

  • 500 euro, per nuclei con tre o più componenti
  • 300 euro per nucleo con due componenti
  • 150 euro per nucleo familiare composta da una sola persona.

Il beneficio è riconosciuto per l’80% dell’importo spettante, nella forma dello sconto in fattura da parte della struttura al momento del soggiorno e per il restante 20% nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi.

Quindi, ad esempio, per un bonus di 500 euro goduto per un soggiorno fatto a settembre 2020 da nucleo familiare di 4 persone, significa per la struttura ha accordato uno sconto di 400 euro (80% di 500 euro) al momento del pagamento del soggiorno. I restanti 100 euro (20% di 500 euro) saranno, invece, goduti nella forma della detrazione nel Modello 730/2021 o Modello Redditi PF/2021.

Venendo al quesito del lettore, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 66/E del 2021, ha chiarito che, il contribuente che abbia indebitamente fruito dello sconto di cui sopra, potrà restituire l’importo riportandolo al rigo E83 del Modello 730/2021 con il codice 4 (senza subire applicazione di sanzioni ed interessi).

 

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