Coniugi separati: fiscalmente a carico solo se conviventi

La mia ex moglie non lavora (non le corrispondo alcun assegno periodico avendole già corrisposto tutto in unica soluzione). Abbiamo sentenza di separazione. Sono a chiedere se posso, comunque, considerarla fiscalmente a mio carico nel Modello 730.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. La citata soglia sale a 4.000 euro se trattasi di figli di età non superiore a 24 anni.

Nel rispetto della menzionata condizione reddituale, possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti “altri familiari”, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori (compresi quelli adottivi);
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  • i nonni e le nonne.

Dunque, il lettore può considerare l’ex coniuge fiscalmente a proprio carico a condizione che questi convivano ancora.

Lascia un commento