Contributo a fondo perduto: l’invio sostitutivo sempre ammesso

Poco fa ho presentato l’istanza di richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Sostegni. Nel caso in cui ho commesso qualche errore, posso procedere ad un invio sostitutivo?

La risposta è affermativa.

L’istanza di richiesta del contributo a fondo perduto, art.1 del D.L. 41/2021, può essere inviata solo telematicamente dal 30 marzo al 28 maggio 2021. Direttamente dal contribuente o tramite il proprio consulente di fiducia.

Nello specifico, l’invio dell’istanza può avvenire (Fonte istruzioni compilazione Istanza C.F.P.) tramite:

  • l’applicazione desktop telematico (compilazione tramite software di compilazione e invio tramite desktop telematico); la trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”;
  • il servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario di cui al citato art. 3, comma 3, delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

Sul primo punto, la delega alla presentazione del modello può essere autodichiarata dall’intermediario nella stessa istanza di richiesta del C.F.P.

In merito al suo quesito, in casi di errore, è possibile presentare un’istanza sostitutiva di quella/e precedentemente trasmessa.

L’ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero il riconoscimento del credito d’imposta.

Dunque l’invio sostitutivo è ammesso fin quando l’istanza risulta ancora in lavorazione o sospesa. Dunque, nel nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” non deve essere stato reso noto l’esito finale positivo o negativo che sia.

 

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