Dal forfetario all’ordinario: emissione della nota di variazione

Lo scorso anno ero in regime semplificato. Ero tenuto a rispettare l’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico. Difatti tutte le operazioni che ho effettuato lo scorso anno sono documentate da fatture elettroniche. Dal 2021 sono in regime forfettario.

Dovendo emettere uno nota di variazione per una fattura elettronica delle scorso anno, posso emettere una nota di variazione cartacea? 

L’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico XML in transito dal Sistema di interscambio (S.D.I.) è in essere a partire dal 1° gennaio 2019, salvo quanto previsto per la filiera carburanti. L’obbligo riguarda sia i rapporti commerciali B2B (entrambi le parti sono partite iva) sia quelli B2C (tra partita iva e privati). Lo scorso anno lei era in regime semplificato, art.18 del DPR 600/73 e art. 66 del DPR 917/86. Dunque, era tenuto a rispettare l’obbligo di fatturazione elettronica.

Passato al forfettario può emettere le fatture in formato cartaceo, preoccupandosi solo della loro corretta numerazione e conservazione.

Detto ciò, nelle FAQ sulla fatturazione elettronica, l’agenzia delle entrate, ha chiarito che se la fattura riporta una data dell’anno in cui non vi era ancora l’obbligo di fatturazione elettronica (2018), l’eventuale nota di variazione, emessa post decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, deve essere nel formato elettronico XML.

Tuttavia, noi di di paginafiscale.it riteniamo che lei, essendo passando al forfetario non ha alcun obbligo di emissione della nota di variazione in formato elettronico in transito dallo S.d.I. In tal senso, sarebbe necessaria una conferma dell’Agenzia delle entrate.

Per i termini di emissione della nota di variazione con indicazione dell’Iva, si rimanda all’art.26 del DPR 633/73, decreto Iva.

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