Niente dichiarazione dei redditi per le indennità e i contributi Covid-19: rimane l’obbligo per i contributi a fondo perduto

Il decreto Sostegni-bis ha modificato la previsione secondo la quale i contributi e le indennità Covid-19 sono detassati nei limiti del quadro temporaneo degli aiuti di Stato. Quali sono i risvolti operativi sugli adempimenti dichiarativi da porre in essere? Tali contributi vanno ancora indicati nel prospetto Aiuti di Stato?

L’art.10-bis del D.L. 137/2020, al comma 1 dispone che:

I contributi e le indennita’ di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalita’ di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonche’ ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Con l’intervento del D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, post conversione in Legge (Legge n°106/2021, art.1-bis), viene meno la disposizione prevista al comma 2 dell’art.10-bis. Disposizione in base alla quale la detassazione  si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».

Da qui, con un’avvertenza pubblicata in data 27 luglio sul proprio sito istituzionale, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che in considerazione della novità di cui al decreto Sostegni-bis:

i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono, quindi, indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (i soggetti che compilano il quadro RF, contabilità ordinaria) possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli REDDITI, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16).

Inoltre, i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP).

Resta fermo che i contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI e IRAP seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto della presente avvertenza.

Si precisa che le suddette indicazioni valgono per gli aiuti di Stato per i quali la normativa di riferimento non prevede alcun richiamo al quadro temporaneo degli aiuti di Stato e rientrano nel novero di cui all’art.10-bis. Da qui, ad esempio, devono essere indicati anche nel prospetto aiuti di Stato delle dichiarazione dei redditi/IRAP i vari contributi  a fondo perduto erogati per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

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