Omesso Modello EAS 2020: niente remissione in bonis

Siamo un ente associativo che gode del regime agevolato su corrispettivi incassati come previsto dall’attuale normativa tributaria. Avevamo l’obbligo di presentare lo scorso anno il Modello EAS per comunicare variazione dati del 2019. Tuttavia abbiamo omesso la comunicazione ed ora vorremmo sapere se siamo ancora in tempo per ravvederci.

Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili ai fini IRPEF ed IVA.

Tuttavia, per godere di tale regime di favore, l’ente interessato deve inviare  (telematicamente) all’Agenzia delle Entrate i propri dati e notizie rilevanti ai fini fiscali. Tale adempimento è fatto attraverso il Modello EAS ed è da eseguirsi entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente stesso.

Negli anni successivi il modello deve essere ripresentato solo laddove occorre comunicare la variazione dei dati. In questi casi l’invio deve avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo. Dunque, ad esempio, entro il 31 marzo 2021 (salvo proroghe) deve inoltrare il modello, l’ente che (avendolo già presentato negli anni passati) deve comunicare una variazione dei dati avvenuta nell’anno d’imposta 2020.

Così come nel 2020 andava inviato il modello per comunicare una variazione dati avvenuta nel 2019. A tal proposito la scadenza era fissata al 31 marzo 2020 poi prorogata al 30 giugno 2020 per effetto dell’emergenza Covid-19.

Solo in caso di perdita dei requisiti per godere del regime agevolato, il Modello EAS è da inviarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento.

Per l’omessa presentazione del modello, è possibile ricorrere alla c.d. remissione in bonis, attraverso la quale, l’ente, può rimediare al mancato adempimento, alle seguenti condizioni:

  • la violazione non deve essere stata constatata o non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza
  • abbia effettivamente i requisiti per godere del regime di favore
  • invii il Modello EAS entro i termini della prima dichiarazione dei redditi utile
  • versi una sanzione pari a 250 euro.

Nel caso oggetto del quesito, dunque, il Modello EAS doveva essere inviato entro il 30 giugno 2020. L’ente per l’omissione poteva rimediare inviando il modello entro il 10 dicembre 2020 (ossia entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile dopo la violazione e, quindi, del Modello Redditi/2020)  versando la sanzione di 250 euro. Se ciò non è stato fatto non è più possibile rimediare ad oggi 15 marzo 2021.

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