Nella circolare n°12/2024, l’Agenzia delle entrate ha finalmente aperto alla possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso anche per l’invio omesso, tardivo o errata delle certificazioni uniche.
A tal proposito, la chance di ravvedimento si estende anche all’ipotesi di omessa consegna della CU al percepiente?
L’Agenzia delle entrate nella recente circolare n° 12/2024, ha smentito un proprio precedente orientamento ammettendo il ricorso al ravvedimento operoso, ex art.13 del D.Lgs 472/1997 anche per le violazioni riguardanti la Certificazione Unica.
Le sanzioni base da prendere a riferimento sono quelle di cui all’articolo 4, comma 6-quinques del DPR 322/1998.
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione e’ effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione e’ correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione e’ ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.
Alle sanzioni base appena individuate si applicano gli abbattimenti da ravvedimento a seconda del tempo che è passato tra la commissione della violazione e il versamento della sanzione.
In merito al quesito, potrebbe essere sanzionata anche l’eventuale omessa/tardiva consegna della C.U. al lavoratore oltre i termini della dichiarazione dei redditi. In tali casi potrebbe potrebbe scattare l’applicazione di un’ulteriore sanzione, da 250 a 2.000 €, ex art. 11, comma 1, lettera a), D.Lgs. 471/1997, “omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria”.
In attese di conferme ufficiali, si ritiene che anche tale sanzione dovrebbe essere ravvedibile.