Trasmissione dei corrispettivi telematici: le nuove sanzioni

La Legge di bilancio 2021 ha rivisto le sanzioni previste in materia di violazioni degli obblighi  di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. 

Nello specifico, quali sono le novità previste rispetto alla precedente normativa? 

Con la Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021, è stato modificato il sistema sanzionatorio previsto per le violazioni in materia di obbligo memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Obbligo che deve essere rispettato da tutti gli esercenti commercio al dettaglio, ex art.22 del DPR 633/1972, indipendentemente dal fatturato conseguito. Prima dell’intervento della Legge di bilancio 2021, per le violazioni dell’obbligo in parola si applicavano le vecchie sanzioni previste per lo scontrino e la ricevuta fiscale.  A partire dal 2021 valgono le nuove regole contenute dal comma 1109-1115 della Legge di bilancio.

Nello specifico, dal 2021, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione e’ pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso. La stessa sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici. Ancora, se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica degli stessi si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Difatti la sanzione scende dal 100% al 90%.

Attenzione, come da circolare Agenzia delle entrate,  n°3/E 2020, ripresa nella relazione illustrativa della Legge di bilancio 2021,

nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore tenga un comportamento illegittimo sia in riferimento alla memorizzazione, sia al successivo invio dei dati(trasmissione corrispettivi), è comunque applicabile un’unica sanzione.

Ancora, per l’omessa installazione del registratore telematico, si applica la sanzione, da 1.000 a 4mila euro, sanzione già vigente per l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini. Nei confronti di chi manomette o altera i registratori oppure li utilizza manomessi o alterati o consente ad altri di usarli per eludere le norme in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è prevista la sanzione da 3mila a 12mila euro, salvo che il fatto costituisca reato.
Per l’omessa installazione dei registratori telematici e per la loro manomissione o alterazione si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali a essa destinati (da 15 giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi), già prevista in caso di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini.

Nel caso, invece, l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri non incide sulla corretta liquidazione del tributo (violazione formale), si applica una sanzione pari a 100 euro per ciascuna trasmissione. Senza tener conto dell’articolo 12, Dlgs n. 472/1997 (“Concorso di violazioni e continuazione”).

 

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