Termine emissione delle fatture. Quali impatto rispetto ai giorni festivi?

La fattura ordinaria deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione; detto ciò, se il 12° giorno cade di sabato o in un giorno festivo, è possibile rimandare la trasmissione allo S.d.I al primo giorno lavorativo successivo? 

Innanzitutto individuiamo termine di emissione della fattura ossia le tempistiche entro le quali deve essere emessa la fattura, elettronica o cartacea non fa differenza.

L’art. 6 c.4 del DPR 633/1972 dispone che:

la fattura e’ emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6.

Il momento di effettuazione dell’operazione è così individuato:

  • le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili;
  • le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.

Una volta individuato il momento di effettuazione dell’operazione, la fattura “immediata” deve essere emessa entro 12 giorni. Questo è il termine di emissione della fattura. La data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione. Indicazione rilevabile dalla circolare, Agenzia delle entrate, n°14/2019.

Detto ciò, la proroga dei versamenti e degli adempimenti tributari che scadono al Sabato o in un giorno festivo è prevista dall’art.7 del DL 70/2011.

L’articolo citato prevede che:

i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.

Tuttavia, tale proroga non si applica rispetto all’obbligo di emissione della fattura (analogica o elettronica).

Detta disposizione, infatti, riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, mentre la fattura (analogica o elettronica), è destinata alla controparte contrattuale affinché quest’ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (detrazione dell’IVA e deduzione del costo).

Si veda la risposta, Agenzia delle entrate, n°129/2020.

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