Crediti d’imposta per le imprese contro il caro energia. La corretta contabilizzazione

Un’impresa, rispetto alle spese dell’ultimo trimestre 2022 ha avuto diritto ai crediti d’imposta previsti dal legislatore sui consumi di energia elettrica e gas.

Trattasi di un’impresa “non energivora”. 

Detto ciò, ora vorrebbe avere conferma del corretto operato posto in essere ai fini della contabilizzazione dei suddetti crediti d’imposta.

Come vanno contabilizzati i citati crediti d’imposta? 

I crediti d’imposta riconosciuti contro il caro energia, da ultimo vedi l’art.4 del DL 34/2023 sono:

  • imputati a conto economico in base al principio di competenza;
  • non concorrono né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini Irap;
  • possono essere utilizzati in compensazione in F24 oppure essere oggetto di cessione.

Detto ciò, tali bonus possono essere inquadrati quali contributi in conto esercizio.

Ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettere h) e g) del TUIR, non generano sopravvenienze attive bensì ricavi i contributi spettanti in base a disposizioni contrattuali e quelli “spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge”. I contributi in conto esercizio sono, generalmente, destinati ad integrare i ricavi o a ridurre i costi e gli oneri di gestione (..) e, devono essere rilevati in contabilità per competenza e non per cassa, vale a dire nell’esercizio in cui sorge il diritto a percepirli, anche se successivo all’esercizio al quale gli stessi si riferiscono.  Si veda a tal proposito l’OIC 12 e la risoluzione, Agenzia delle entrate, n°2/2010.

Da qui, la loro imputazione in conto economico avviene sotto la voce A5 “Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio”; considerata la loro irrilevanza ai fini reddituali, in dichiarazione dei redditi sarà necessario effettuare puntuali variazioni in diminuzione.

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