Atto di recupero ai fini Iva nel periodo d’imposta già oggetto di fallimento. Chi paga?

Un imprenditore ha da poco ricevuto un atto di recupero con il quale gli viene contestato l’utilizzo di un credito Iva inesistente per omessa presentazione della dichiarazione annuale; la contestazione è riferita ad un periodo d’imposta in cui era già in corso la procedura fallimentare per l’attività oggetto di controllo. L’utilizzo del credito Iva è avvenuto ad opera del curatore per pagare alcune ritenute. 

Detto ciò, in pendenza di fallimento, chi deve occuparsi degli adempimenti in materia Iva? 

Dal punto di vista degli adempimenti Iva, oggetto dell’atto di recupero di cui al quesito, l’articolo 74-bis, comma 2, del DR 633/1972,  decreto IVA, dispone che “Per le operazioni effettuate successivamente all’apertura del fallimento o all’inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se è stato disposto l’esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore.”

Su tale passaggio, la circolare n. 26/E del 22 marzo 2002 precisa che “la chiusura della procedura fallimentare integra una fattispecie di cessazione dell’attività, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, anche nel caso di ritorno in bonis del soggetto fallito. Il curatore sarà tenuto a presentare la dichiarazione di cessazione dell’attività entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’impresa, e sarà tenuto all’adempimento di tutti gli altri obblighi connessi all’applicazione del tributo, compresa la presentazione della dichiarazione annuale, negli ordinari termini di legge”.

In sostanza e per gli aspetti qui di interesse, come anche ribadito nella risposta, Agenzia delle entrate, n°34/E 2020, tutti gli adempimenti IVA inerenti al periodo compreso fra l’apertura e la chiusura del fallimento sono a carico del curatore, inclusi gli obblighi di dichiarazione.

Nella stessa risposta, l’Agenzia delle entrate ha aggiunto che la chiusura del fallimento ex articolo 130 della legge fallimentare (Regio decreto 267/1942) non pregiudica la legittimazione del curatore fallimentare ad eseguire i connessi adempimenti fiscali, finalizzati anche all’acquisizione di eventuali crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni fiscali.

Dunque, gli adempimenti in materia Iva, in pendenza di fallimento sono da ricondurre alla persona del curatore fallimentare.

A ogni modo, il consiglio è quello di presentare istanza di autotutela per iniziare a far valere le proprie ragioni sulla base di quanto qui riportato. Allegando anche l’estratto del decreto di chiusura del fallimento.

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