Agevolazioni prima casa con adempimenti sospesi fino al 31 dicembre 2021

A gennaio 2020 ho acquistato un immobile beneficiando delle agevolazioni 1° casa. Due mesi fa, per la precisione, il 15 gennaio 2021, ho ceduto l’immobile agevolato. Da qui, se non voglio perdere i benefici fiscali legati al precedente acquisto dovrei, entro un anno, rilevare un ulteriore immobile da destinare ad abitazione principale.

Ho sentito che il decreto Milleproghe ha sospeso tale termine fino al 31 dicembre 2021? Nel mio caso specifico come opera la sospensione?

Le agevolazioni 1° casa, in primis l’applicazione dell’imposta di registro al 2% riguarda il trasferimento a titolo oneroso di case di abitazione non di lusso. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso o atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse.

Le agevolazioni si applicano nel rispetto di precise condizioni. Evidenziate alla nota 2-bis della Tariffa, parte prima, DPR 131/1986.

In particolare ai fini dell’applicazione delle agevolazioni 1° casa:

  • l’immobile deve essere ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano;
  •  nell’atto di acquisto l’acquirente dichiara di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  • nell’atto di acquisto l’acquirente dichiara di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge usufruendo di una serie di agevolazioni 1° casa.

Inoltre, se l’immobile agevolato è ceduto entro 5 anni dall’acquisto agevolato, sono dovute:

  • le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria,
  • nonché una sanzione del 30 per cento sull’imposte dovute rispetto a quelle ai tempi versate.

Tali disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro 12 mesi dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici in esame, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Come dovrebbe avvenire nel suo caso specifico.

A tal proposito, il D.L. 23/2020, all’art. 24 ha sospeso la decorrenza dei sudditi termi compreso quello dei 12 mesi: dal 23 febbraio fino al 31 dicembre 2020. Il D.L. 183/2020, c.d decreto Milleproghe, ha sposato il termine fino al 31 dicembre 2021.

Cio comporta che, nel suo caso specifico, i termini sospesi (i 12 mesi nel suo caso) riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Dunque, dal 1° gennaio 2022, per riacquistare un nuovo immobile “abitazione principale” avrà ancora a disposizione un periodo pari ai giorni che intercorrono tra il 23 febbraio 2020 (entrata in vigore del D.L.liquidità) e il  15 gennaio 2022 (scadenza dell’agevolazione senza sospensione).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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