Buoni pasto non utilizzati causa Covid-19: aspetti fiscali

Sono un lavoratore dipendente che, nonostante l’emergenza Covid-19 ha continuato a lavorare presso la sede della mia azienda. Quest’ultima ha continuato ad erogarci buoni pasto. Tali buoni non sono stati da me spesi in quanto, sempre causa Covid-19, erano chiusi gli esercizi convenzionali presso cui utilizzarli. Chiedo, quindi, se il loro valore concorrerà alla formazione del mio reddito da lavoro dipendente.

Con riferimento ai buoni pasto dobbiamo in primis ricordare che, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

  • le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
  • le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 8 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
  • le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29.

In merito al quesito posto dal nostro lettore, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 301/E del 2021, ha precisato che i buoni pasto erogati ai dipendenti, per un importo giornaliero di euro 5,29, che hanno prestato l’attività lavorativa presso la sede lavorativa e che non hanno potuto utilizzarli, a causa della chiusura degli esercizi pubblici convenzionati a seguito dell’emergenza Covid-19,

sono riconducibili alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, vista la chiusura per legge di tali strutture disposta temporaneamente dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Nel rispetto di tali requisiti, dunque, i ticket non utilizzati dal lettore non concorreranno alla formazione del proprio reddito imponibile ai fini IRPEF.

Lascia un commento