Bonus barriere architettoniche. Il bonifico a fine dicembre salva lo sconto in fattura?

In data 29 dicembre, dopo aver appreso della possibile riforma del bonus 75%, ho provveduto a bonificare all’impresa che deve eseguire alcuni lavori agevolati, l’importo non coperto dallo sconto in fattura. Nello specifico, come da fattura e da contratto firmato in precedenza, ho bonificato il 25% dell’importo totale pari a 25.000 euro. 

Considerato che sono agevolate con la vecchia disciplina (più interventi agevolati e sconto in fattura) le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, ai fini del rispetto della scadenza appena citata, rileva la data di esecuzione del bonifico o il momento in cui le somme sono messe a disposizione dell’impresa? 

Con il DL 212/2023, il Governo non è intervenuto solo in materia di superbonus, ma, all’art.3,  ha anche cambiato radicalmente la disciplina normativa di cui al bonus 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Oltre a ridurre la lista degli interventi ammessi al bonus 75%, l’esecutivo ha anche abrogato la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Salvo casi limitati, sempre se legati alla nuova lista di lavori agevolabili.

Tuttavia, continuano ad applicarsi le vecchie regole (lista ampia di interventi ammessi al bonus 75%, compresa la sostituzione degli infissi tanto per fare un esempio) con possibilità di sconto in fattura e cessione del credito rispetto a quei lavori per i quali alla data del 29 dicembre ( data antecedente il giorno di entrata di entrata in vigore del decreto):

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non e’ prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano gia’ iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia gia’ stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Nei fatti, nel rispetto delle condizioni appena elencate non si perde il bonus 75% nella versione più conveniente in essere prima del DL 212. Anche con spese a saldo sostenute dopo il 31 dicembre 2023.

Sull’effettuazione del bonifico, lo stesso si considera eseguito al momento della sua effettiva predisposizione, dunque rileva il momento in cui le somme escono dalla disponibilità dell’ordinante persona fisica.