Pagamenti tracciati e riduzione termini di accertamento. Anche con dichiarazione integrativa?

Un’impresa ha omesso di attestare in dichiarazione dei redditi, barrando l’apposita casella, il possesso dei requisiti da rispettare per ottenere la riduzione di due anni dei termini di accertamento a disposizione dell’Agenzia delle entrate. 

Intende ora sapere se tale inadempimento possa essere sanato con un modello Redditi integrativo.

E’ ancora possibile emendare tale omissione?

La possibilità di ridurre di due anni i termini di decadenza dell’attività di accertamento dell’Agenzia delle entrate, è riconducibile all’art.3 del D.Lgs 127/2015. La riduzione è subordinata alla tracciabilità dei pagamenti disposti e ricevuti, se oltre la soglia di 500 euro. Inoltre è necessario che tutte le operazioni poste in essere siano documentate da fattura elettronica e/memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri. Le disposizioni attuative della misura sono state fissate con il del Decreto Min. Economia e Finanze 4 agosto 2016.

In merito al quesito, noi di paginafiscale riteniamo che, la strada della dichiarazione integrativa sia percorribile, posto che in questo caso non si rientra nella casistica in cui  la dichiarazione originaria a cui è riconducibile l’omissione rappresenta “un’espressione di una manifestazione di volontà in relazione alla quale la dichiarazione stessa assume per questa parte il valore di atto negoziale” (si veda il principio di diritto n°13/2018 su possibili ripensamenti circa l’applicazione di regimi agevolati) ma bensì  una mancata  attestazione dei requisiti richiesti dalla suddetta norma.