Bonus facciata e comunicazione ENEA

Sto eseguendo dei lavori sulla facciata esterna della mia abitazione. Sono a chiedere se a termine degli interventi, ai fini del bonus facciata, occorre fare qualche comunicazione anche all’ENEA.

Il bonus facciate spetta anche a fronte di lavori che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Si tratta, dunque, di lavori sulla facciata che generano anche un miglioramento energetico dell’edificio. In questo caso, tuttavia, il bonus spetta a condizione che:

  • siano rispettati i requisiti indicati nel D.M. 26 giugno 2021.
  • i valori di trasmittanza termica iniziali (U) siano superiori ai valori limite riportati nella tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6 agosto 2020 per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020
  • i valori di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26 giugno 2015, risultino essere:
    • inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010 per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020
    • inferiori o uguali ai valori riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6 agosto 2020 con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

Solo laddove i lavori sulla facciata rientrano nella casistica di cui sopra occorre fare, ai fini del bonus facciata, anche comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo degli stessi.

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