Bonus mobili: attenzione alla data inizio lavori

Ho acquistato in data 15 gennaio 2021 alcuni mobili d’arredo per la mia abitazione (importo spesa 10.000 euro). Sono in possesso di fattura ed il pagamento l’ho fatto con bonifico bancario. Attualmente non ci sono lavori di ristrutturazione in corso ne su questo immobile ne su altri immobili di mia proprietà. A marzo 2021, tuttavia, avrei intenzione di ristrutturare le scale e godere della detrazione fiscale per questi lavori (c.d. bonus ristrutturazione).

Sono a chiedere se potrò anche godere del bonus mobili nonostante la spesa per l’arredo sia stata sostenuta prima di quella che mi darà diritto al bonus ristrutturazione.

Gentile lettore, la legge di bilancio 2021 ha prorogato sia il bonus mobili (innalzando anche il limite massimo di spesa da 10.000 euro a 16.000 euro) sia il bonus ristrutturazione. Dunque, il bonus mobili spetta anche per le spese 2021, così come anche il bonus ristrutturazione.

Ricordiamo che il bonus mobili si concretizza in una detrazione fiscale del 50% (da godere in 10 quote annuali di pari importo) riconosciuta a fronte dell’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). La detrazione, tuttavia, è riconosciuta solo in presenza anche di lavori di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla relativa detrazione fiscale (bonus ristrutturazione). Quindi, se non c’è bonus ristrutturazione non può esserci bonus mobili.

In merito al quesito, l’Agenzia delle Entrate, nella guida informativa predisposta sull’argomento ha chiarito che per aver diritto al bonus mobili è necessario che

“la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici”.

Pertanto nel caso del lettore il bonus mobili, per la spesa dell’arredo di 10.000 euro, non spetterà. Ricordiamo inoltre che, la data di avvio lavori potrà essere provata:

  • dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie
  • dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria
  • oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

 

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