Contributo fondo perduto decreto Sostegni: la modifica dell’utilizzo

Leggo da più parti che per il contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni è necessario scegliere, quando si fa richiesta, come si intende averlo, ossia se con accredito sul c/c oppure come credito d’imposta da utilizzare in compensazione. Al riguardo chiedo se può essere fatta una scelta parziale e se è possibile modificare la scelta dopo aver presentato domanda.

Il contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni può essere richiesto mediante presentazione di apposita domanda (telematica) all’Agenzia delle Entrate. La domanda è presentabile nel periodo 30 marzo 2021 – 28 maggio 2021. Nella richiesta occorre indicare come si intende ricevere il beneficio, ossia:

  • se con accredito dell’importo sul c/c
  • oppure mediante riconoscimento di un credito d’imposta pari al contributo spettante, da utilizzare poi in compensazione in F24.

Come si evince dalla guida predisposta sul tema dall’Agenzia delle Entrate, la scelta della modalità di erogazione del contributo indicata nell’istanza:

  • è irrevocabile
  • può, comunque, essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo stesso, il cui esito è esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” . Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta
  • deve riguardare l’intero importo del contributo (non è ammessa una scelta parziale per l’una e l’altra modalità di utilizzo).

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