Credito R & S anche per imprese agricole con reddito agrario

Un’impresa agricola avente i requisiti di cui all’art. 32 del TUIR (reddito fondiario) può accedere al credito d’imposta R & S di cui alla legge di bilancio 2020 e prorogato dalla manovra 2021?

Il nostro lettore fa certamente riferimento al credito d’imposta R & S (ricerca e sviluppo) di cui ai  commi 198 e seguenti della Legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020). Il credito è stato oggetto di interventi ad opera del comma 1064 della manovra di bilancio 2021 (Legge n. 178 del 2020).

Al riguardo il legislatore ha innanzitutto innalzato la misura spettante, portandola al 20%  (rispetto al 12%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro, non più 3.

Inoltre il beneficio è stato prorogato di due anni. Infatti, nella fase introduttiva era previsto per investimenti fatti nel 2020. Ora, con la manovra di bilancio 2021, c’è stata la proroga fino al 31 dicembre 2022.

Altro importante intervento (e qui rispondiamo al nostro lettore) c’è stato in merito all’ambito soggettivo.

La legge di bilancio 2020 stabiliva che il bonus in commento spettasse a tutte le imprese residenti in Italia indipendentemente dal regime di determinazione del “reddito d’impresa“.

La locuzione “reddito d’impresa”, aveva portato a ritenere che fossero esclusi dall’agevolazione i soggetti considerati “non titolari di redditi d’impresa” e tra cui, quindi, anche le imprese agricole cui il lettore fa riferimento. Tali imprese agricole, infatti, non sono considerate titolari di reddito d’impresa bensì esclusivamente di reddito agrario.

La manovra di bilancio 2021, invece, ha sostituto l’espressione “redditi d’impresa” con “redditi dell’impresa“. Conseguenza di ciò è che tutte le imprese (anche quelle titolari esclusivamente di reddito agrario) possono considerarsi tra i possibili beneficiari del bonus R & S.

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