Esterometro: abolizione solo dal 2022

Svolto l’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti per la casa. Opero in regime ordinario e sono tenuto sia a fatturare in formato elettronico sia ad adempiere all’esterometro per le operazioni con soggetti non residenti o non identificati. Detto ciò, ho sentito che tale ultimo adempimento sarà eliminato. Come dovranno essere comunicate le operazioni effettuate con clienti esteri? 

L’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico è in essere dal 1 gennaio 2019. Riguarda le operazioni effettuate tra soggetti residenti/stabiliti nel territorio dello stato. Per le operazioni con operatori comunitari o extracomunitarei non vi è obbligo di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (S.d.I.). Tali operazioni sono portate a conoscenza del fisco con apposita comunicazione trimestrale, c.d esterometro, ex art.1, comma 3-bis D.Lgs 127/2015. Tuttavia, non sono oggetto di esterometro le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, documentate da  bolletta doganale o da fattura elettronica tramite S.d.I..

L’esterometro, non riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate ma tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (Circolare, Agenzia delle entrate, n°14/2019).

Detto ciò, la Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021, ha disposto l’abrogazione dell’esterometro a partire dal 2022.

Nello specifico, la trasmissione delle suddette  operazioni con soggetti non residenti/stabiliti, avverrà attraverso il Sistema di interscambio, con lo stesso formato utilizzato per le fatture elettroniche.

La trasmissione dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro i termini di emissione delle fatture (ordinarie e differite) o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Per il 2021 l’esterometro è ancora obbligatorio. La comunicazione dei dati deve essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

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