Fattura elettronica forfettari ed esterometro. Codice TD 18 solo oltre una certa soglia

Ho da poco aperto la partita Iva in regime forfettario. Mi occuperò della vendita di prodotti di abbigliamento sia tramite il mio negozio fisico sia on line. 

Siccome alcuni prodotti li acquisterò presso un rivenditore di un altro paese UE, come dovrà gestire in tale caso la comunicazione delle operazioni transfontaliere, c.d. esterometro?

Dal 1° gennaio 2024 anche i contribuenti in regime forfettario sono obbligati alla fatturazione elettronica, indipendentemente dai ricavi/compensi 2021 (vedi art. 18 DL 36/2022). In considerazione di ciò, l’obbligo di fattura elettronica fa scattare anche la necessità di rispettare un ulteriore adempimento “elettronico”. Il riferimento è al c.d. esterometro o comunicazione delle operazioni transfrontaliere. Adempimento che oramai è effettuato sempre tramite S.d.I, con lo stesso formato XML della fattura elettronica.

Detto ciò, nel caso del quesito sarà necessario inviare tramite S.d.I il “codice tipo documento” TD 18.  Tale documento consente sia di assolvere all’obbligo di esterometro sia a quello di integrazione della fattura ai sensi dell’articolo 46 del d.l. n. 331 del 1993.

Tuttavia, nessun obbligo di invio del “codice tipo documento”  TD 18″ dovrà essere rispettato laddove gli acquisti da Paesi comunitari siano di ammontare inferiore ai 10.000 euro annui. In tale caso, l’IVA è assolta dal cedente nel paese di origine dei beni.