Fattura elettronica forfettari. Quali sanzioni a partire da ottobre?

A partire dal 1° ottobre, per le operazioni effettuate da tale data in avanti, anche i contribuenti in regime forfettario dovranno emettere le fatture elettroniche entro le tempistiche ordinarie, pena l’applicazione delle sanzioni previste per legge.

A tal proposito, nello specifico, quali sono le sanzioni applicate in caso di tardiva/omessa fatturazione?

Dal 1° ottobre, i contribuenti in regime forfettario e gli altri nuovi soggetti per i quali, a partire da luglio 2022, è scattato l’obbligo di fatturazione elettronica, non potranno emettere più la fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione individuata ai sensi dell’art.6 del DPR 633/72, decreto Iva.

L’emissione della fattura immediata dovrà avvenire entro 12 gg dall’effettuazione dell’operazione.

Se non si rispetta tale termine, scattano le seguenti sanzioni, comunque ravvedibili, ex art.6 comma 2 D.Lgs 471/1997:

Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

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