Fatture a cavallo d’anno. Le regole per la detrazione Iva

Un’impresa ha dei dubbi circa l’esercizio del diritto alla detrazione Iva rispetto ad una fattura d’acquisto relativa ad un’operazione di dicembre 2022 con fattura ricevuta e annotata a gennaio 2023.

Quali sono le regole e le tempistiche di detrazione in tali casi?

Come ribadito dall’Agenzia delle entrate, nella circolare n°1/2018, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti richiede alla base una serie di presupposti ossia due requisiti assoluti ossia:

  • oltre al presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione
  • anche quello di presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto.

Inoltre, ai fini della detrazione, la fattura deve essere annotata  nel registro iva degli acquisti.

In base all’art.1 del DPR 100/1998, comma 1 secondo periodo,

Entro il medesimo termine (16 di ciascun mese) di cui al periodo precedente puo’ essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Tali indicazioni vanno rapportate con le indicazioni di cui all’art.19 (e 25 del DPR 633/1972). In base al quale, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed é esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione é sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Detto ciò, rispetto alle fatture ricevute a cavallo d’anno non è possibile applicare la regola che permette di far concorrere alla liquidazione del mese N le fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese n+1;  ipotizziamo una fattura datata 30 dicembre 2022, ricevuta e annotata in data 11 gennaio: in questo caso l’imposta di cui alla fattura ricevuta a gennaio, pur riferita ad un’operazione di dicembre 2022, concorrerà alla liquidazione di gennaio. Al più tardi, la detrazione potrà essere esercitata nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2023 – 30 aprile 2024.

Il discorso sarebbe diverso ossia si applicherebbero le regole ordinarie ossia imputazione in dichiarazione Iva, laddove la fattura fosse stata ricevuta a dicembre e solo per dimenticanza annotata a gennaio.

Lato cessionario, questi, in qualsiasi caso, farà confluirà l’Iva della suddetta operazione nell’ultimo mese o trimestre 2022.

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