Forfettari: la scelta per l’ordinario vincola per tre anni

Un contribuente, nel 2020, ha iniziato la sua attività optando per il regime contabile ordinario. Nel 2021 non ha ancora emesso alcuna fattura e intende passare al regime forfettario. E’ un passaggio ammesso o è prevista una permanenza minima obbligatoria nel regime ordinario?

Il regime forfettario è considerato il regime fiscale naturale per gli esercenti attività di impresa arti e professioni. Nel rispetto dei requisiti di accesso e delle cause di esclusione di cui alla Legge 190/2014. Detto ciò,  il passaggio dal regime semplificato, ex art.66 del DPR 917/86, TUIR,  a quello forfetario e viceversa , è sempre ammesso ( si veda la risoluzione n°64/e 2018). Tuttavia, lo stesso non può dirsi per il passaggio dal regime ordinario a quello forfettario.

Infatti, come da circolare, Agenzia delle entrate, n°9/e 2020,

l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime scelto. L’articolo 1 del d.P.R. n. 442 del 1997, tuttavia, consente ‘la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.

Detto ciò, non si rilevano recenti disposizioni normative che hanno modificato il regime ordinario o quello forfettario. Per il 2021 infatti valgono le stesse regole di accesso e funzionamento previste per il 2020.

Secondo noi di Paginafiscale.it nel suo caso specifico sarà necessario aspettare il decorso del triennio. Dunque, 2020-2021 e 2022. Dal 2023, se si rispettano tutti i requisiti previsti potrà operare nel regime forfettario.

 

 

 

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