Rivalutazione del terreno acquistato in regime di comunione

Mia moglie ha acquistato, nel 2017, un terreno. Premesso che siamo in regime di comunione dei beni, ora lei vorrebbe godere della possibilità di rivalutazione di cui alla legge di bilancio 2021. Chiedo come comportarsi in questo caso per il versamento dell’imposta sostitutiva visto che il terreno ricade nella comunione dei beni.

Con la legge di bilancio 2021 (commi 1122 e 1123), il legislatore ha prorogato la possibilità di rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al di fuori dell’esercizio dell’impresa.

In dettaglio con l’edizione 2021 è possibile rideterminare il costo o il valore di acquisto delle suddette partecipazioni e terreni, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2021.

La scelta di rideterminare il valore del terreno e/o della partecipazione richiede di acquisire una perizia asseverata da cui si evinca il valore del bene rideterminato. Tale valore sarà assoggettato ad imposta sostitutiva (aliquota 11%) da versarsi in unica soluzione entro il 30 giugno 2021 oppure in tre rate con le seguenti scadenze:

  • Prima rata entro il 30 giugno 2021
  • Seconda entro il 30 giugno 2022
  • Terza rata entro il 30 giugno 2023.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3%.

Con riferimento al quesito nel nostro lettore, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 1/E del 2021, ha chiarito che i beni acquistati in regime di comunione dei beni (anche se l’acquisto è fatto da uno solo dei due coniugi), diventano comuni “ope legis” ed il coniuge che non ha partecipato all’acquisto ne risulterà pertanto comproprietario.

Ne consegue che, se ad esempio,  con riferimento ad una partecipazione acquistata in comunione dei beni si intenda rideterminare l’intera quota di partecipazione,
entrambi i coniugi devono procedere con il versamento dell’imposta sostitutiva per la quota a ciascuno imputabile.
Resta, comunque, ferma la possibilità per ciascuno di essi di rideterminare esclusivamente il valore della partecipazione a lui riferibile.

Stesso chiarimento possiamo ritenere, dunque, applicabile al quesito qui in oggetto anche se la questione riguarda la rivalutazione di un terreno e non di una partecipazione.

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