Lavori ristrutturazione: decorrenza visto e asseverazione

Ho una CILA ancora aperta per lavori di ristrutturazione in corso (rifacimento bagno). Ho delle fatture già pagate prima del 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto contro le frodi fiscali per i bonus casa). Per tali fatture ho optato per la cessione del credito (ho fatto contratto con Poste Italiane il 9 novembre 2021) e devo ora fare la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.

Chiedo se, alla luce delle novità inerenti il visto di conformità e l’asseverazione anche per i bonus casa diversi dal 110%, sono obbligato ad acquisire la citata documentazione.

Il decreto-legge n. 157 del 2021 contiene misure volte a contrastare le frodi nel campo dei bonus casa per lavori edili. Tra le novità introdotte rientra l’obbligo di acquisire il visto di conformità e l’asseverazione sulla congruità delle spese ai prezzi, anche per bonus casa diversi dal 110% (bonus facciate, bonus ristrutturazione, ecc.), laddove si decida di optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Il decreto è entrato in vigore il 12 novembre 2021. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate (FAQ del 22 novembre 2021) ha chiarito che la novità si applica a partire dalle comunicazioni di opzione da farsi a decorrere dal 12 novembre 2021. Fanno eccezione a questa regola quelle spese già pagate all’11 novembre 2021 per le quali è ancora da farsi la comunicazione ed a condizione che risulti  esercitata (prima del 12 novembre 2021) effettivamente l’opzione di cessione del credito (accordo stipulato tra cedente e cessionario) o dello sconto in fattura (relativa annotazione in fattura).

Il lettore, dunque, alla luce del citato chiarimento non è obbligato ad acquisire il visto e l’asseverazione per le spese in questione.

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