Modello Redditi/2021 tardivo: la sanzione deve essere contestuale?

 

Un contribuente ha omesso l’invio del Modello Redditi/2020. Ora intende inviare il c.d. modello “tardivo” versando la dovuta sanzione ridotta. Chiedo se l’invio del modello tardivo ed il versamento della sanzione devono essere contestuali.

Il nostro legislatore non considera ancora “omesso” il Modello Redditi non inviato nei termini ordinari ma trasmesso entro i 90 giorni successivi. In questa ipotesi, infatti, non si parla ancora di dichiarazione dei redditi “omessa” bensì “tardiva”.

Considerato che il Modello Redditi/2020 (anno d’imposta 2019) andava inviato al fisco entro il 10 dicembre 2020, ne consegue che è “tardivo” il modello non inviato entro la predetta data ma comunque trasmesso entro il 10 marzo 2021.

Per sanare la tardività occorre versare una sanzione pari a 25 euro (vedi anche Circolare Agenzia Entrate n. 42/E del 2016 e Risoluzione Agenzia Entrate n. 82/E del 2020). Al riguardo nessun documento di prassi parla di contestualità tra invio del modello tardivo e versamento della sanzione. Pertanto nulla toglie, ad esempio, al contribuente di inviare la dichiarazione tardiva oggi 14 gennaio 2021, e poi versare la sanzione il 10 febbraio 2021.

Ricordiamo altresì che se dal modello tardivo dovesse scaturire un debito d’imposta non versato alle scadenze ordinarie, oltre alla sanzione di 25 euro il contribuente deve anche ravvedere tale debito.

 

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