Modello Redditi integrativo a favore e a sfavore: quale sanzione applicare?

Ho presentato il mio Modello Redditi PF/2020 (anno d’imposta 2019) il 10 ottobre 2020. Solo oggi, 3 febbario 2021, mi sono accorto di aver omesso di indicare un reddito imponibile e di non aver indicato alcune oneri detraibili. Dal modello originario scaturiva un credito IPREF di 400 euro. Ora dovrei presentare il modello integrativo per inserire il reddito omesso e gli oneri non riportati. Da questa integrazione verrebbe, comunque, fuori un maggior credito IRPEF di 100 euro (che si aggiungono, dunque, ai precedenti 400 euro). 

Sono a chiedervi se per la presentazione del Modello Redditi PF/2021 integrativo devo versare qualche sanzione?

Nel caso del nostro lettore, dobbiamo, in primis premettere che la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa può essere fatta entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da correggere. Quindi, con riferimento al Modello Redditi PF/2020 (che andava inviato entro il 10 dicembre 2020), è possibile presentare un modello integrativo entro il 31 dicembre  2025.

Il caso qui in questione è stato affrontato nello specifico dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 82/E del 2020, in cui è stato precisato che:

  • se la dichiarazione integrativa è esclusivamente a favore del contribuente (ossia quando vengono fatte correzioni solo a suo afvore, come ad esempio la sola integrazione di oneri deducibili o detraibili) non ci sarà alcuna sanzione da versare
  • nel caso in cui, invece, le correzioni fatte nella stessa dichiarazione integrativa sono sia a favore che a sfavore (come nel caso del nostro lettore) e da ciò scaturisce, comunque, un maggior credito rispetto alla dichiarazione che si sta correggendo, scatterà la sanzione di euro 250 euro (ravvedibile).

Lascia un commento