Professionista in regime forfettario. Quale trattamento per le spese sostenute direttamente dal committente?

Un professionista ha da poco aperto la partita iva in regime forfetario. L’attività svolta  è quella di avvocato.  Di tanto in tanto potrebbe succedere che per assistere in giudizio i propri clienti debba spostarsi in altre città rispetto a quella in cui ha la propria sede. Ad esempio il prossimo mese dovrà andare a Milano. 

A tal proposito, posto che la norma che regola il regime forfettario nulla prevede a riguarda, vorrebbe sapere quale sia il corretto trattamento fiscale per le spese di vitto e alloggio nonchè di trasporto sostenute direttamente dal committente.  In tale caso si applicano le regole previste per il regime “ordinario”? 

L’inquadramento fiscale del reddito da lavoro autonomo è disciplinato all’art.54 del DPR 917/86, TUIR.

Con effetti dal 2017, tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Ciò vuol dire che il professionista non deve più inserire in fattura le spese per vitto e alloggio o quelle di viaggio sostenute dal cliente. Il committente potrà dedurre interamente il costo sostenuto come da fattura a lui intestata nonchè detrarre l’Iva.

Detto ciò, noi di paginafiscale.it riteniamo che, tale semplificazione debba essere fatta valere anche per chi opera in regime forfettario pur in assenza di una rinvio della norma sul forfettario al citato art.54; Ciò in linea con quella che è la ratio alla base del regime forfettario ossia la semplificazione degli adempimenti che verrebbe meno in ipotesi di obbligo di procedura ante L.81/2027 con fatturazione da parte del professionista comprensiva delle spese di vitto e alloggio.

In sostanza, in attesa di indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate, è ragionevole pensare che anche chi è in regime forfettario possa fatturare il solo compenso per la prestazione effettuata.