Visto di conformità per tutti i bonus edilizi. Dal 12 novembre, anche per i lavori in corso o pregressi

Il mese scorso ho terminato dei lavori di risparmio energetico ordinari ossia non superbonus 110, per i quali intendo optare per la cessione del credito alle Poste.

Ho sentito che con l’entrata in vigore del decreto “Antifrode”, dal 12 novembre, sarà necessario il visto di conformità anche per la documentazione a supporto delle detrazioni ordinarie, bonus ristrutturazione, ecobonus ecc.

Il visto di conformità è necessario anche per i lavori terminati prima del 12 novembre per i quali non è stata ancora comunicata all’Agenzia delle entrate l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito pari alla detrazione spettante? 

La risposta è positiva.

Il D.l. 157/2021, “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, (GU Serie Generale n.269 del 11-11-2021), ha rafforzato i controlli in materia di opzione per lo sconto in fattura e cessione dei bonus edilizi.

Nello specifico, con il decreto citato, ai fini delle suddette opzioni, l’obbligo di apposizione del visto di conformità è stato esteso anche agli altri bonus edilizi. Si pensi al bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, ecc.

Attenzione, il decreto è entrato in vigore alla data del 12 novembre.

E’ ragionevole pensare che l’obbligo di apposizione del visto di conformità nonchè di attestazione della congruità delle spese debba riguardare anche i lavori già iniziati o pregressi, per i quali ancora non è stata comunicata all’Agenzia delle entrate l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

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