Le avventure del sig. Rossi: la scelta dell’autotutela

Il sig. Rossi riceve un avviso dall’Agenzia delle Entrate, in cui gli si contesta l’omesso versamento del saldo IRPEF 2018. L’avviso, oltre all’importo del saldo (di 400 euro) indica anche quello della sanzione e degli interessi. Il sig. Rossi ritiene di non dover pagare tale importo in quanto ha pagato, anche se con un ritardo di circa 40 giorni, il menzionato importo di 400 euro.

Quindi, vorrebbe presentare istanza di autotutela a questo proposito.

La questione, tuttavia, è da ben ponderare. Infatti, l’omesso versamento del saldo IRPEF di 400 euro alla scadenza ordinaria, non può ritenersi regolarizzato con il ritardato pagamento (avvenuto ben 40 giorni dopo) se, all’epoca o anche successivamente, questi non abbia provveduto anche a versare la sanzione (ridotta) e gli interessi. Infatti, il ravvedimento può ritenersi perfezionato solo quando risultano versate tutte le sue componenti, ossia:

  • imposta omessa
  • sanzione
  • interessi al tasso annuo legale per i giorni di ritardo.

Diciamo che nei confronti del sig. Rossi, l’Agenzia delle Entrate, ci ha provato. L’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto contestargli solo l’omesso versamento di sanzione ed interessi. Quindi, il sig. Rossi può Si’ presentare istanza di autotutela ma solo a parziale rettifica dell’avviso ricevuto.

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