Le avventure del sig. Rossi – Bonus ristrutturazione ereditato

Il sig. Rossi ha ereditato, insieme al fratello, una casa dal padre (deceduto qualche anno fa). Gli eredi (nuovi proprietari) sono, dunque, lui e il fratello, i quali risultano per il 50% ciascuno, proprietari di questa casa. Il padre stava godendo, su tale abitazione, della detrazione IRPEF 50% per lavori di ristrutturazione. Al momento del decesso aveva già goduto di 3 quote annuali delle 10 previste. Dopo il decesso, il fratello del sig. Rossi ha trasferito la residenza in questa abitazione (intestandosi anche utenze elettriche, gas, ecc.) dove ancora oggi vive con la propri la famiglia. Il sig. Rossi, invece, vive altrove.

Il fratello, in qualità di erede, ha portato, e continua a portare in detrazione, nella propria dichiarazione dei redditi, le restanti 7 quote del bonus ristrutturazione. Il problema è che la stessa cosa ha fatto anche il sig. Rossi nella propria dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia delle Entrate ha notificato al sig. Rossi un avviso in cui gli contesta l’indebita fruizione del beneficio fiscale in quanto già ne sta beneficiando l’altro fratello in qualità di erede e unico detentore dell’immobile. Il sig. Rossi ritiene che anche lui, essendo erede, ha diritto a goderne al pari del fratello e dice a quest’ultimo che semmai dovrà restituire le somme al fisco dovrà contribuire anche lui.

Il sig. Rossi si sbaglia.

Infatti, la regola prevede che  in caso di decesso dell’avente diritto alla detrazione (in questo caso il padre del sig. Rossi), la detrazione non fruita in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”.

Nella vicenda che interessa il sig. Rossi, questo requisito è verificato esclusivamente in capo al fratello, il quale ha residenza e vive nell’immobile ereditato. Inoltre ha intestato esclusivamente a se anche tutte le utenze.

Pertanto, fermo restando che il sig. Rossi mantiene, comunque, la sua quota di proprietà del 50%, questi, non poteva godere delle restante quote di detrazione fiscale che, invece, possono essere godute per intero solo dal fratello.

Quest’ultimo, deve anche tener presente che la condizione della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno diaccettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione.

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